Il D.Lgs 112/1999 all'art. 45, così come richiamato nella Finanziaria 2007 (L. 296/2006) ai commi 158, 159 e 160 dell'articolo 1, introduce una nuova figura di notificatore con specifiche competenze per la notificazione delle ingiunzioni fiscali. Tali messi possono essere nominati tra il personale dipendente del Comune e/o di Operatori postali privati, previa partecipazione ad uno specifico corso con superamento di un esame finale, al fine di notificare gli atti inerenti il recupero delle entrate tributarie ed extratributarie del proprio ente. La qualifica generica di messo notificatore non consente la notifica di tutti gli altri atti, interni ed esterni, se non nell’unica ipotesi che lo stesso sia anche stato nominato messo comunale.Possono essere nominati messi notificatori anche i dipendenti dei soggetti ai quali il Comune ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia circa il corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.

COME RIUSCIAMO AD OFFRIRE IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE Messo Notificatore ?
LA PA , puo avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Grazie a questa evoluzione siamo tra gli Operatori postali più all’avanguardia in ambito nazionale.
La legislazione di riferimento

l’art. 10 comma 1 della legge 265/99 stabilisce, come è noto, il principio secondo il quale  “Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 ( “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”), e s.m.i., possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

Occorre quindi risalire ai principi generali sul funzionamento degli uffici comunali ed alla titolarità di poteri di nomina all’interno degli stessi per stabilire chi e come vengano individuati i soggetti a cui vengono attribuite le funzioni di messo comunale; così facendo appare chiara la competenza generale del Sindaco per quanto riguarda la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi (art. 50 comma 10 Dlgs. 267/2000), mentre i provvedimenti sul personale dell’ente sono di competenza dei dirigenti (art. 107 comma 3 lett e); a ciò si aggiungono le previsioni contenute negli statuti e nei regolamenti comunali sugli uffici e sui servizi di ciascun ente.

I poteri di nomina dei messi, quindi, possono avere discipline diverse comune per comune; ma ciò che è necessario ai fini della costruzione della rete dei messi previsti dalla gara è che il il personale messo a disposizione dall’Aggiudicatario sia nominato messo comunale con competenza generale per la notifica degli atti dei comuni ai sensi dell’art. 10 L 265/99

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